Posso diventare socio senza prestare la garanzia?

Ogni persona che aderisce alla cooperativa con il pagamento della quota sociale diventa socio, ma solo con la prestazione della garanzia chirografaria pro quota non solidale si può beneficiare del risultato economico (400-600 euro l’anno). E’ perciò inutile diventare soci (pagando un costo seppur basso) se non si può beneficiare del ricavo della vendita dell’energia. Esiste però la possibilità di poter diventare socio senza prestare la garanzia, ovvero per colui che presta il tetto. La cooperativa realizza gli impianti solo sui tetti dei soci per cui è indispensabile diventare socio per poter ottenere un ricavo (affitto) per l’uso del tetto. Il socio che mette a disposizione il tetto beneficia di una pluralità di entrate e/o vantaggi.

  1. l’affitto per l’uso del tetto che è pari a 3 €/mq. di superficie occupata dai pannelli. Tale importo è ridotto del 50% (1,5 €/mq.) quando la cooperativa bonifica l’amianto che copre il tetto o esegue la riqualificazione energetica dell’edificio. Gli impianti a terra sono invece contrattualizzati a 0,3 €/mq. di superficie del terreno. Un tetto dove è installato un impianto di 100 mq. beneficia al proprietario 300 euro l’anno. Per 5.000 mq di terre agricolo vengono pagati 1.500 euro l’anno.
  2. Esecuzione delle opere di miglioramento del tetto a carico della cooperativa. Prima di installare un impianto fotovoltaico la cooperativa esegue una serie di opere di manutenzione straordinaria sulla superficie del socio prestatore del tetto al fine di mettere in sicurezza il tetto stesso. Dovendo l’impianto rimanere per almeno 20 anni sopra il tetto, questo deve essere garantito ai fini della stabilità e contro la rottura delle tegole. La ditta che esegue le opere edili darà una garanzia di tenuta per almeno 20 anni. Chi ha, perciò, un tetto da rifare o da bonificare dall’amianto approfitti della cooperativa che si accollerà le spese per la realizzazione delle opere. Solo nel caso di condomini (ovvero per superfici molto alte) è richiesto un contributo spese per la realizzazione delle opere fino ad un massimo del 50% del costo dell’intero intervento. Ipotizziamo che un condominio debba spendere 100 mila euro per sostituire la copertura, ne spenderà in questo caso 50 mila cedendo l’uso del tetto alla cooperativa. Il proprietario di un fabbricato alto al massimo 6 metri (una casa normale) non pagherà nulla in aggiunta, salvo lavori particolari da eseguire in concomitanza delle opere (riparazione dei camini, rifacimento di intonaco, ecc.).
  3. Nel caso di riqualificazione energetica dell’edificio, la cooperativa andrà ad isolare la superficie orizzontale del solaio o l’involucro esterno dell’immobile (pareti) mediante posa di isolanti adeguati. Tale intervento permette al proprietario dell’immobile di beneficiare del risparmio della bolletta del gas per il riscaldamento invernale e del risparmio della bolletta ENEL per il raffrescamento estivo. E questo per sempre. Il risparmio è considerevole e vale più del semplice affitto. Si ipotizza, per un fabbricato di 100 mq., un risparmio annuo di circa 400 euro (solo tetto) fino a 800 euro (isolamento del tetto e delle pareti.
  4. Manutenzione ordinaria per tutta la durata del contratto di affitto (21 anni almeno + eventuali proroghe di 6 anni). La cooperativa eseguirà semestralmente interventi di manutenzione ordinaria che riguarderanno prevalentemente la pulizia dell’impianto ma che andranno ad interessare anche le parti del tetto.
  5. Assicurazione sul tetto per tutta la durata del contratto (21 anni + eventuali proroghe di 6 anni). L’impianto realizzato sul tetto sarà coperto da polizza assicurativa contro gli eventi atmosferici estremi (trombe d’aria, grandine, ecc.) e tale polizza copre anche la copertura dove è installato l’impianto per cui tale beneficio viene esteso al proprietario del fabbricato dove è installato l’impianto.

Di tutti questi benefici ne giova il socio proprietario del tetto anche senza prestare la garanzia per l’impianto. In questo caso diremo che il socio è “passivo” mentre colui che presta la garanzia chirografaria, pro quota, non solidale è socio “attivo”.