Posso recedere dall’affitto del tetto prima dei 20 anni?

E’ possibile ma pagando una forte penale che non conviene sicuramente. D’altro canto chi è quello che intende rescindere dal percepire un reddito su un tetto che generalmente non produce nulla? Potrebbe invece verificarsi il caso di una sopraelevazione. In questo caso si concorda il periodo di minor produzione (inverno) si smonta l’impianto si procede alla sopraelevazione e si rimonta nuovamente l’impianto. Naturalmente i costi saranno a carico del proprietario dell’immobile che dovrà dare alla cooperativa anche il mancato ricavo dell’energia non prodotta in quel periodo. Al termine del ventennale contratto di affitto possono subentrare 3 possibilità.

Smontaggio dell’impianto e riconsegna del tetto. Lo smontaggio è a carico della cooperativa che realizzerà un altro impianto con gli stessi pannelli.

Cessione dell’impianto al proprietario del tetto. In questo caso il socio proprietario beneficerà del totale ricavo dell’energia prodotta il cui ricavato sarà a suo totale beneficio. Dovrà essere corrisposto alla cooperativa una buona uscita pari al 100% del ricavo dalla produzione dell’ultimo anno.

Rinnovo del contratto. La cooperativa proporrà il rinnovo del contratto per un periodo non inferiore a 5 anni. Tale rinnovo potrà essere prorogato per eguali periodi previo accordo tra le parti.